Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale della Confedir
 è costituito dal Segretario Generale,da quaranta Consiglieri designati dalle diverse organizzazioni in proporzione agli iscritti e da dieci Consiglieri eletti dal Congresso.

Articolo 5 dello Statuto della Confedir:

Il Consiglio Nazionale

  1. Si riunisce in via ordinaria una volta l’anno ed ogni qualvolta la Segreteria Confederale o il Segretario Generale lo ritengano necessario o opportuno, nonché quando lo richiedano almeno 20 consiglieri; in quest’ultimo caso il Consiglio Nazionale deve essere convocato entro 30 giorni.
  2. I componenti del Consiglio Nazionale sono 50, più il Segretario Generale della Confedir che lo presiede; di questi, 10 sono eletti mediante elezione diretta a preferenza unica e 40 sono nominati dalle rispettive Federazioni ed organizzazioni sindacali nazionali aderenti in ragione delle quote assegnate in base al calcolo effettuato seguendo la procedura individuata dal Regolamento Applicativo. La procedura dovrà prevedere una quota comune a tutte le Federazioni ed organizzazioni sindacali nazionali aderenti ed una quota proporzionale al numero degli iscritti. In ogni caso nessuna Federazione ed organizzazione nazionale aderente alla CONFEDIR potrà nominare un numero di consiglieri superiore ad un terzo del totale. Le Federazioni ed organizzazioni sindacali nazionali aderenti comunicano al Segretario Generale i nominativi dei suddetti componenti ed eventuali supplenti prima dell’apertura del Congresso e, successivamente, notificano eventuali variazioni non appena deliberate e, in ogni caso, in occasione delle convocazioni del Consiglio Nazionale.
  3. E’ compito del Consiglio Nazionale verificare, sulla base degli indirizzi congressuali, lo stato di attuazione della politica generale della CONFEDIR e di adottare ogni provvedimento connesso. Spetta al Consiglio eleggere il Segretario Generale. E’ esclusiva competenza del Consiglio Nazionale l’approvazione del bilancio annuale. Le procedure elettorali sono definite nel Regolamento Applicativo dello Statuto.
  4. Il Consiglio è titolare del potere esclusivo di pronunciarsi in materia di radiazioni delle Federazioni ed organizzazioni sindacali nazionali aderenti, ai sensi del successivo articolo16.
  5. Il Consiglio Nazionale decide a maggioranza semplice dei votanti, fatta salva la maggioranza di 2/3 degli aventi diritto al voto in materia di modificazioni del presente statuto. I componenti del Consiglio possono rilasciare in modo formale delega di rappresentanza, ma ciascun Consigliere non può disporre di più di una delega. Le sedute del Consiglio sono valide, in prima convocazione, ove risultino presenti la metà più uno dei componenti in carica; in seconda convocazione le sedute sono valide ove risultino presenti almeno dieci consiglieri.

Il Congresso del 2008 ha eletto i seguenti Consiglieri:

BARRA Giancarlo 
BIANCHINI Gennaro
CONSOLE Giangiuseppe
DE MARCHI Antonio 
DE PAOLIS Silvana
FAVAZZA Mario
FIORITO Mario 
MACCARI Deodato
SIZIA Carlo
TROVATO Paolo